Il Tribunale dell’Aquila, in composizione collegiale, ha così deciso nella camera di consiglio del 2/12/2021: ha asserito che i tre bilanci del Delfino Pescara srl sono nulli. Che sono falsi i bilanci 2015 -2016- 2017.

Ora la società può appellarsi per due sentenze mentre quella del 2017 è stata già appellata e andrà a decisione a marzo ed è quindi probabile che per agosto ci sarà la sentenza definitiva.

Ma è proprio vero che le società di calcio sono di esclusiva proprietà del presidente?

E’ proprio vero che il tifose “cliente” e “bue” deve solo pagare per la sua passione sportiva e non avere alcuna voce in capitolo?

E’ proprio vero che un presidente può fare quello che vuole e nessuno deve chiedergliene conto?

E’ proprio vero che un presidente di una società sportiva per Azioni che ha avuto dallo Stato aiuti economici importanti, basti esaminare e studiare la legge del 27 febbraio 2003 definita e salutata in molti modi, tra cui “spalma debiti”, “spalma perdite” e “spalma ammortamenti”,  alla quale dare un solo nome credibile, cioè salva calcio e salva presidenti i quali possono disonestamente sfruttare il calcio e i suoi tifosi?
Le squadre di calcio, per loro scelta, sono società per azioni, ovvero imprese operanti sul mercato in regime di concorrenza come tutte le altre.  

Ora, le regole del mercato sono semplici: chi non ce la fa chiude.

Non ho mai sentito che qualche Governo si preoccupasse di "spalmare" i debiti del piccolo negozio o della bottega artigiana in difficoltà. Sei fallito? Arrangiati! Questa è la regola, e allora che valga per tutti.

Come per le altre imprese commerciali, anche per le società di calcio professionistiche, il bilancio è importante ed è composto dai tre documenti fondamentali rappresentati dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa; esso deve essere accompagnato dalla Relazione sulla Gestione redatta dagli Amministratori. È chiaro che, data la peculiarità del settore sportivo e di quello calcistico in particolare, il legislatore ha ammesso delle deroghe rispetto alla normativa applicabile alle società “normali”.

È per questo motivo che accanto al piano dei conti unificato, la F.I.G.C. ha redatto un documento che raccoglie alcune “raccomandazioni contabili” cioè dei principi basilari per il corretto trattamento contabile di alcune operazioni che sono caratteristiche delle società calcistiche.
Il bilancio d’esercizio e consolidato viene qualificato “irregolare” quando non viene redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. In altri termini, il “bilancio irregolare” viola la legislazione civile sui bilanci. Il “bilancio falso”, invece, viola la legislazione penale, che diverge sostanzialmente da quella civilistica.

 Il Tribunale dell’Aquila conclude affermando: “La fondatezza delle doglianze di parte attrice ha evidenziato come la deliberazione assembleare in questa sede gravata abbia approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai sopra menzionati precetti normativi. Con la conseguenza per la quale tale deliberazione assembleare deve ritenersi nulla per illiceità dell’oggetto ai sensi dell’art.
2379 c.c. Del resto e come sopra detto, ove il bilancio venga redatto in violazione dell’art. 2423, comma 2, c.c., esso risulta, di per sé, illecito e costituisce quindi l’oggetto illecito della relativa deliberazione assembleare che lo abbia approvato.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea,
dichiara la nullità della deliberazione assembleare assunta in data 28.10.2015 dall’assemblea dei soci di Delfino Pescara 1936 S.p.A. nella parte in cui è stato approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 30.6.2015.”


 

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