Sono migliaia i tifosi dei club abbonati allo stadio, che potrebbero non riavere mai indietro i soldi per le gare che non hanno visto, perché disputate a porte chiuse. Sono poche le società sia di A e sia di B che hanno dato garanzie di rimborsare i propri tifosi con modalità da chiarire. Tutti gli altri emetteranno (o hanno già emesso) un voucher da spendere nella prossima stagione o in merchandising.

Un’altra beffa, questa, visto che per molti, l’acquisto della maglia a campionato praticamente finito non ha più molto senso.  

È legittimo?

Molti club, sui loro siti ufficiali, si affannano a spiegare che il voucher è la modalità di rimborso prevista dalla legge (il Dl Cura Italia, poi trasformato nella legge 27/2020) e c’è chi sostiene che questa procedura sia un “obbligo”, come se il rimborso in denaro fosse diventato fuorilegge. In realtà, anche tra gli addetti ai lavori non è chiaro se le partite di calcio rientrino o no tra gli eventi contemplati dal Cura Italia. Non è un cavillo perché questa legge, all’articolo 88, dà la possibilità agli organizzatori di eventi musicali e culturali (oltre che ai vettori di trasporti) di fornire solo il voucher, senza dare possibilità di scelta al consumatore.
Nella legge però non si parla di eventi sportivi ma di “spettacoli”. Qui le opinioni divergono. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori (Unc) sostiene che i club non possano appellarsi a questa legge: “Semplicemente perché non contempla gli eventi sportivi. Quindi il campo da gioco è il Codice civile che, all’articolo 1463, parla di ‘impossibilità sopravvenuta’.

Se il professionista non può più fornire la prestazione, non può pretendere il pagamento. E se l’ha già incassato, lo deve restituire”.

Dona critica anche un’altra prassi seguita da diversi club: quella di obbligare i tifosi a chiedere il voucher entro un termine di tempo ristretto. In molti casi i termini sono già scaduti.

È bene ricordare che se un evento sportivo viene rinviato, il tifoso in possesso di un biglietto ha diritto al rimborso del singolo titolo di accesso (cosa che non vale per l’abbonato in quanto potrà usare il suo diritto di accesso nella data in cui l’evento si svolgerà effettivamente).

Se invece per l’evento si stabilisce lo svolgimento a porte chiuse, allora non solo va rimborsato il singolo biglietto, ma anche per il tifoso abbonato scatta il diritto alla restituzione di una quota parte dell’abbonamento stesso.

Il fatto che la decisione sia stata presa dal Governo, fa sì che non scatti anche il diritto al risarcimento del danno, essendo tale situazione non imputabile agli organizzatori, ma certo i tifosi hanno diritto ad essere rimborsati del prezzo del biglietto.

Nel frattempo Antitrust sta indagando per presunte violazioni dei diritti dei consumatori. L’autorità vuole capire se i club hanno diritto a negare i rimborsi in caso di chiusura dello stadio. Le clausole previste dai contratti di abbonamento di questi club, ipotizza Antitrust, potrebbero essere vessatorie. Le indagini sono partite prima dell’emergenza Covid ma oggi sembrano quanto mai attuali.
Nel frattempo la Delfino Pescara 1936, data l’impossibilità al momento di procedere con la campagna abbonamenti con l’emergenza Covid in continuo divenire e visto il cambio di azienda partner nel Ticketing, comunica: che i possessori di voucher Ticketone possono riscattare il proprio credito presso il The Official Pescara Store in Via Carducci 69 con il materiale presente in negozio presentando il voucher unitamente ad un documento di identità.

l’Unione Nazionale Consumatori, da parte sua, sta richiedendo alle società di calcio il rimborso di quanto spettante ai tifosi.

Mi giunge notizia che un gruppo di abbonati del Pescara starebbe pensando di organizzarsi per una class action e a tal proposito sta cercando un avvocato pescarese preparato sul tema.

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